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REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELLA
ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
Art.1
Oggetto del Regolamento
1.
Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della
potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della
Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18
ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento,
costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio
2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del
contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la
vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto
comunale e le relative norme di applicazione.
3.
Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma
dell’art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come
modificato dall’art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n.
191 – dall’art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come
modificato dall’art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e
dall’art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
come integralmente modificato dall’art. 142 della Legge 296 del
27.12.2006.
4.
Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì
richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le
norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
Art.2
Soggetto attivo
1.
L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal
Comune di Verzuolo, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.
360 e s.m.i.
Art.3
Soggetti passivi
1.
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale
I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel
Comune di Verzuolo , alla data del 1° gennaio dell’anno di
riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
Art.4
Criteri di calcolo dell’addizionale
1.
L’addizionale è calcolata sul reddito complessivo
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di
tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle
detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui
all’articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto
delle vigenti normative.
Art.5
Variazioni dell’aliquota
1.
L’aliquota fissata, per il 2007 nella misura di 0,5
(zero virgola cinque ) punti percentuali potrà essere, per gli
anni successivi :
§
ridotta od
azzerata qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari
dell’Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto
conto delle altre risorse disponibili;
§
variata in
aumento in base ai seguenti criteri o necessità:
-assicurare
un equilibrato andamento della gestione corrente del Bilancio;
-far fronte ai programmi di spesa corrente sulla dinamica
dei costi da sopportare , ciò anche in analogia con quanto
stabilito dall’art. 117 del T.U.E.L. 267/2000;
-garantire la continuità dei servizi;-garantire il
pareggio e l’equilibrio del bilancio e della gestione
finanziaria.
Rimane
peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed
operatività del presente Regolamento per ogni successiva
variazione dell’aliquota stessa.
2.
L’ aliquota potrà essere determinata annualmente, nel
rispetto della normativa vigente al momento, con deliberazione
della Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del
D.Lgs. 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri
effetti, dovrà essere pubblicata sul sito informatico, di cui
al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell’economica e delle finanze del 31 maggio 2002,
entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno di riferimento o
comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di
previsione stabiliti dalla Legge Finanziaria.
Art 6
Esenzioni
1.
In sede di prima applicazione del Regolamento, non viene
stabilita una diversa soglia di esenzione da quella prevista
dalle norme in vigore, aggiornate o sostituite dalla legge
finanziaria 2007, fatta salva la possibilità di apportare
eventuali diversificazioni annuali della soglia medesima con
successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di
attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà
sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito
effettivo dell’addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio
di ciascun esercizio di competenza.
Art.7
Modalità di versamento
1.
Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
2.
L’acconto è stabilito nella misura del 30%
dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile
dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, commi 2 e 3 D. Lgs.
28 settembre 1998, n. 360.
Art.8
Funzionario responsabile
1.
Con deliberazione della Giunta Comunale si procede alla
nomina di un Funzionario per la gestione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art.9
Sanzioni e interessi
1.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento
(anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il
Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai
D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio
amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.
Art.10
Efficacia
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di legge vigenti.
2.
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2007.
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