Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale IRPEF

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Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997. 2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 3. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell’art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall’art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall’art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall’art. 142 della Legge 296 del 27.12.2006. 4. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale. Art.2 Soggetto attivo 1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Verzuolo, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. Art.3 Soggetti passivi 1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Verzuolo , alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. Art.4 Criteri di calcolo dell’addizionale 1. L’addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative. Art.5 Variazioni dell’aliquota 1. L’aliquota fissata, per il 2007 nella misura di 0,5 (zero virgola cinque ) punti percentuali potrà essere, per gli anni successivi : § ridotta od azzerata qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell’Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili; § variata in aumento in base ai seguenti criteri o necessità: -assicurare un equilibrato andamento della gestione corrente del Bilancio; -far fronte ai programmi di spesa corrente sulla dinamica dei costi da sopportare , ciò anche in analogia con quanto stabilito dall’art. 117 del T.U.E.L. 267/2000; -garantire la continuità dei servizi;-garantire il pareggio e l’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell’aliquota stessa. 2. L’ aliquota potrà essere determinata annualmente, nel rispetto della normativa vigente al momento, con deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D.Lgs. 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sito informatico, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economica e delle finanze del 31 maggio 2002, entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno di riferimento o comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione stabiliti dalla Legge Finanziaria. Art.6 Esenzioni 1. In sede di prima applicazione del Regolamento, non viene stabilita una diversa soglia di esenzione da quella prevista dalle norme in vigore, aggiornate o sostituite dalla legge finanziaria 2007, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali della soglia medesima con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell’addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza. Art.7 Modalità di versamento 1. Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Art.8 Funzionario responsabile 1. Con deliberazione della Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art.9 Sanzioni e interessi 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge. Art.10 Efficacia 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

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Inserito sul sito il mercoledì 17 febbraio 2010 alle ore 15:53:57 per numero giorni 4976

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